venerdì 15 aprile, laboratorio pubblico per la presentazione delle osservazioni

A comitati, gruppi, associazioni, movimenti, cittadine e cittadini

Il 22 maggio scade il termine per presentare al Comune di Torino le osservazioni al progetto preliminare del nuovo piano regolatore. Le osservazioni sono il modo formale per opporsi all’approvazione di parti del piano così come è adesso, ma anche la base per successive mobilitazioni dal basso  in vista dell’espressione del parere dell’amministrazione  tramite il Consiglio comunale, prevista entro fine anno.

Il Comune ha reso restrittiva la modalità della loro presentazione, effettuabile solo tramite il suo sito internet e mediante l’accesso a chi e’ in possesso di credenziali certificate.  Alla richiesta, avanzata via PEC il 15 aprile scorso da  vari comitati e altri soggetti collettivi, di utilizzare per la presentazione delle osservazioni piu’ modalità,  meno rigide e senza particolari vincoli, come sempre avvenuto finora in occasione di procedure urbanistiche in cui e’ prevista l’espressione di pareri della cittadinanza, prorogando anche il termine di scadenza, l’ente con una comunicazione del 6 maggio ribadisce che “In linea con la disciplina nazionale per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, regolata dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche), l’accesso al servizio di presentazione di osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Generale al PRG, avviene tramite modulo online, a cui si accede tramite SPID, CIE, o altre credenziali”, aggiungendo che l’inoltro può anche essere fatto da un soggetto delegato o da un professionista muniti di credenziali e può essere chiesta l’assistenza all’interno di “42 Punti di facilitazione digitale, distribuiti in tutte le Circoscrizioni, in cui viene offerta assistenza gratuita da parte di personale dedicato”.

Risulta evidente che questa modalità non puo’ che scoraggiare e rendere meno efficace la partecipazione della cittadinanza (prevista dalla legge) e l’opposizione alle regole urbanistiche vaghe e potenzialmente devastanti che il piano prevede. La procedura informatica di inoltro consente poi l’inserimento di un testo di soli 500 caratteri spazi compresi, permettendo però l’invio anche di allegati: i quali non é chiaro ancora se possono essere solamente di tipo grafico (cartine, planimetrie e fotografie) oppure anche scritti, che consentirebbero di andare oltre i 500 i caratteri di testo.

Nonostante queste problematiche, in attesa di poter verificare la loro effettiva consistenza, occorrendo comunque prepararsi  a presentare le osservazioni anche se nelle modalità finora previste, vi invitiamo a partecipare all’apposito incontro-laboratorio da tenersi venerdì 15 maggio dalle 18 alle 20 presso il Centro Sereno Regis (via Garibaldi 13, Torino), nel corso del quale si potranno condividere, discutere o verificare  testi di osservazioni già formulati oppure le problematiche del piano individuate che si possono trasformare in osservazioni, in modo da facilitarne la stesura e l’invio al Comune nella settimana seguente, concordando anche la possibilità di inoltrare le medesime (o simili) da parte di più soggetti (persone fisiche oppure collettive), così da aumentare la quantità delle osservazioni presentate, dandone anche quindi pubblicità raccogliendole su siti internet e presentandole nel corso di assemblee.

Vi aspettiamo quindi il 15 maggio, possibilmente con puntualità dato il poco tempo a disposizione.

Una mostra con brindisi per sindaco e assessore è sufficiente per presentare alla città il prossimo Piano regolatore

Sorrisi, capelli in ordine, giacche e vesti fruscianti, scarpe lucide, qualche tacco a spillo e a far da sottofondo il botto dei tappi di spumante: il bel mondo del comune di Torino e dei costruttori festeggia, venerdì 7 maggio pomeriggio, l’apertura della “mostra” sul preliminare del Piano regolatore organizzata da Urban Lab.

La mostra, informa il suo presidente Boccardo, è costruita su due livelli, ovvero per spiegare cos’è un piano regolatore e cos’è quello nuovo di Torino, con 3 sale le quali  presentano prima la città che verrà, poi le parti che compongono il piano e infine le strategie per raggiungere la “città desiderata”. Insomma la mostra è realizzata per glorificare il progetto preliminare come se fosse una “cosa fatta”, mentre sono ancora numerosi i passaggi che precedono la sua approvazione. La quale, se tutto va come prevede la giunta comunale, avverrà a febbraio del 2027.

Più cauti di Boccardo sono il sindaco Lo Russo e il suo assessore all’urbanistica Mazzoleni. Dal discorso del sindaco scopriamo il segreto di questo nuovo piano regolatore: udite udite … la nostra città è caratterizzata da una forte identità di quartiere, “più che cittadino di Torino, un abitante vi dirà io sono di Santa Rita, io sono di Vanchiglia, io sono di Vallette”, per questo il livello di quartiere sarebbe stato centrale nell’effettuare le scelte operative del nuovo piano (anche se non spiega come).

Dopo aver parlato a lungo di questa “scoperta” dei quartieri, di cui senza ombra di dubbio in città nessuno si era mai accorto, il sindaco ha elencato gli elementi che compongono il prossimo piano regolatore, tra cui l’ormai famosa “perequazione” la cui spiegazione viene dribblata con eleganza definendola “troppo tecnica e complicata”. Come complicato, ci informa sempre il sindaco, è riuscire a “scovare e leggere i documenti del Piano, pubblicati solamente online: da qui nasce l’idea della mostra” (da notare però che questa NON li contiene i documenti del piano medesimo). Per finire il sindaco spiega che fino al 22 maggio c’è la possibilità di presentare “osservazioni”, invitando chi è presente a inviarle esclusivamente tramite la procedura online: ma, ci avvisa, è “difficile se non siete del mestiere”.

Nel frattempo sopraggiunge trafelato anche l’assessore Mazzoleni, che interviene per ricordare quanto è “difficile” scrivere un piano regolatore, quante persone ci hanno lavorato e, con un’inedita “captatio benevolentiae” comunica di attendere le nostre osservazioni, che aiuteranno a rilevare gli errori SICURAMENTE presenti nell’elaborato. E anche lui conferma che, però, presentare le osservazioni è difficile.

Lunedì  11 maggio, alle ore 21.00, incontro in video sulle osservazioni al Piano regolatore

Lunedì  11 maggio, alle ore 21.00, incontro in video per la preparazione del laboratorio sulla presentazione delle osservazioni al preliminare del piano regolatore di venerdì 15 maggio. Sono invitat* a partecipare tutt* coloro che sono interessati alla presentazione di osservazioni.

Per partecipare cliccare sul link https://meet.jit.si/moderated/2a71431be45313dd50c92c5d185ed5b303fac54bbbc08201f2aaca4056cb60a2

(da computer non è richiesta nessuna installazione, da dispositivi mobili si accede da browser oppure con l’installazione dell’app JitsiMeet https://jitsi.org/downloads/ – consigliata)

Venerdì 15 maggio, ore 18, laboratorio pubblico di preparazione delle osservazioni al progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore

Tra articoli trionfalistici, vernissage e mostre sull'(im)probabile futuro della città, il Piano Regolatore targato Mazzoleni avanza tra l’artificiosa indifferenza creata appositamente dall’agenzia Bloomberg, incaricata, appunto, dal Comune di occuparsi della comunicazione, del coinvolgimento e della partecipazione di noi abitanti torinesi alla stesura del piano.
Dall’approvazione del suo progetto preliminare, avvenuta il 16 marzo, abbiamo lavorato per capire in che modo la giunta Lo Russo intenda cambiare la città e con quali strumenti, constatando quanto la documentazione e le piantine siano di difficile lettura per il linguaggio tecnico e la dispersione delle norme!
Il 22 maggio prossimo però scadrà il termine per la presentazione delle osservazioni al piano stesso, cioè la possibilità di sollevare obiezioni e dubbi sui singoli elementi contenuti nella corposa documentazione del piano.
Per questo abbiamo organizzato per venerdì 15 maggio dalle 18 alle 20, presso il Centro Sereno Regis (via Garibaldi 14, Torino)  un laboratorio pubblico di scrittura collettiva delle osservazioni, in collaborazione con persone che hanno esperienza nel campo urbanistico e amministrativo. Ci vediamo lì.

Lunedì  4 maggio, alle ore 18.30, incontro in video sulla presentazione delle osservazioni

Lunedì  4 maggio, alle ore 18.30, incontro in video per l’organizzazione, entro metà maggio, dell’iniziativa pubblica finalizzata  alla produzione di osservazioni sul preliminare del nuovo Piano regolatore, da presentare al Comune entro il 22 maggio.

Per partecipare cliccare sul link https://meet.jit.si/moderated/2a71431be45313dd50c92c5d185ed5b303fac54bbbc08201f2aaca4056cb60a2

(da computer non è richiesta nessuna installazione, da dispositivi mobili si accede da browser oppure con l’installazione dell’app JitsiMeet https://jitsi.org/downloads/ – consigliata)

Appunti sulla perequazione urbanistica nel Piano regolatore di Torino

Condividiamo gli appunti a cura del Comitato torinese del Forum Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori

Gli appunti trattano la perequazione urbanistica proposta dal Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Torino. Sono considerazioni tecniche preliminari per facilitare le valutazioni complessive del meccanismo perequativo che risulterà applicato al piano.
La prima parte ha carattere introduttivo e riprende un po’ scolasticamente le analisi e considerazioni sulla perequazione maturate in questi anni. La perequazione urbanistica è una questione che riguarda la pianificazione urbanistica con speciale riguardo alla sua attuazione e gestione.
La seconda parte illustra l’impianto perequativo ipotizzato dalla normativa del Progetto Preliminare di Torino.

 

1. NOTE GENERALI SULLA PEREQUAZIONE URBANISTICA
Data la complessità della tecnica di perequazione e la difficoltà di riproporla in termini esaustivi ci limitiamo a richiamare le disposizioni regionali.

Legge Regionale n. 56/77
Art. 12 bis Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati
1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità:
a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;
b) ricercare l’indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano;
c) perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell’edilizia sociale, economica e popolare;
d) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione.

2. La perequazione urbanistica trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica di diritti edificatori. Essa si può applicare a territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue.

3. La perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l’attribuzione negli strumenti urbanistici di equilibrati diritti edificatori alle aree incluse negli ambiti di cui al comma 2, prescindendo dalla localizzazione dell’edificabilità e dalle destinazioni d’uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali diritti sulle superfici fondiarie, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate.

OMISSIS…

 

1.1 Motivi della perequazione
A fronte di innegabili criticità collegate alla complessità gestionale e richiedenti quindi competenze specifiche e risorse adeguate, alla perequazione sono normalmente riconosciuti numerosi aspetti positivi. In particolare:

semplificazione nell’acquisizione, sostanzialmente gratuita, delle aree per servizi pubblici da parte dei proprietari, riducendo i costi e i tempi amministrativi ed eliminando la necessità di esproprio col superamento, conseguentemente, della questione della “caducità” dei vincoli urbanistici in attesa dell’esproprio;
equità distributiva specialmente riguardante il rapporto tra i proprietari e tra i titolari di diritti edificatori e l’intera collettività: la perequazione consente di distribuire in modo più equo i vantaggi e gli oneri derivanti dalle scelte urbanistiche tra i proprietari di aree e quindi si realizzando una relativa indifferenza della proprietà immobiliare nei confronti delle scelte del piano urbanistico;
qualificazione della pianificazione perché collegata alla immediata dimensione operativa sia pubblica che privata;
incentivazione della partecipazione collaborazione pubblico-privato migliorando l’efficacia e riducendo la rigidità dell’attuazione soprattutto in funzione degli interessi pubblici perseguiti (servizi collettivi, housing sociale, paesaggio, ambiente);
minori pressioni nella formazione del piano (se i proprietari sono titolari dello stesso indice edificatorio, a prescindere dall’effettiva destinazione dei suoli, non sono più interessati a dirottare decisioni pubbliche verso interessi privati).

In sintesi, la perequazione urbanistica può essere uno strumento utile per l’amministrazione pubblica, ma richiede una gestione attenta e trasparente per evitare svantaggi e massimizzare i benefici.


1.2 Funzionamento della perequazione

Ritenendo utile una sintetica semplificazione introduttiva si può affermare che il metodo perequativo funzioni in questi termini:

– attribuzione di un valore edificatorio omogeneo a tutte le aree rientranti in un ambito interessato da un intervento di trasformazione urbanistica;
– previsione di un’area ristretta nella quale dovrà concentrarsi l’edificazione e sulla quale verranno trasferiti tutti i diritti edificatori delle aree rientranti nell’ambito perequato;
– prescrizione che al Comune vengano trasferite gratuitamente le aree destinate a servizi.


1.3 La tecnica perequativa

L’operazione di ridistribuzione degli effetti del piano richiede la determinazione del quadro di riferimento tramite il ricorso all’indice perequativo e la determinazione delle modalità di trasferimento dei diritti (volumetrie) e dei vincoli (inedificabilità) edificatori al fine di equilibrare costi e benefici dell’attività dei soggetti che partecipano alle trasformazioni urbane.
Le tre fasi costituenti la fondamentale premessa per una perequazione efficace sono:

classificazione dei suoli: detta fase è costituita da un’analisi finalizzata all’individuazione di un certo numero di classi formate da lotti tendenzialmente omogenei del punto di vista delle condizioni esistenti di fatto e di diritto;

attribuzione volumetrica ai lotti di una determinata classe: detta fase prevede l’attribuzione di un eguale volumetria ai lotti appartenenti alla medesima classe indipendentemente dalla destinazione finale, cioè delle successive ipotesi progettuali;

previsione delle regole sulla trasformazione cioè la scelta del modello perequativo: è la fase che determina situazioni progettuali ma soprattutto attuative e gestionali diverse a seconda del modello perequativo a cui si intenda aderire con particolare riferimento ad una perequazione endoambito (o, secondo altra definizione, perequazione parziale o a posteriori) o, ad perequazione diffusa (anche detta perequazione generalizzata o a priori). Sono tuttavia frequenti delle scelte perequative intermedie o parziali determinate dalle aspettative del Comune, dalle condizioni territoriali o socio-economiche o dalla efficenza e autorevolezza dell’Ufficio tecnico Comunale, cc.

Pertanto è utile un breve, e forse un po’ astruso, esame delle tipologie perequative.


1.4 TIPOLOGIE DI PEREQUAZIONE

Innanzi tutto é bene ricordare che la perequazione ha un riferimento storico consolidato rappresentato dai piani di lottizzazione e dai piani esecutivi convenzionati (PEC in Piemonte) consistenti in progetti urbanistici nel cui perimetro le quote di superfici dei singoli proprietari sono state convertite in quote di cubatura edilizia e di aree dismesse al Comune per realizzare le infrastrutture e le aree per servizi. Il tutto regolato da una convenzione fra privati operatori e il Comune.
La perequazione urbanistica non esprime un progetto urbanistico concluso ma si “limita” a distribuire nell’azzonamento del prgc le volumetrie private e le aree pubbliche attraverso il trasferimento di cubature.

a. Perequazione classica a posteriori o anche endoambito
Riguarda ambiti circoscritti nei quali i diritti distribuiti tra i proprietari coincidono con l’edificabilità attribuita dal piano in forza della sua autonomia e discrezionalità. I valori oggetto di perequazione (volumetrie) sono gli stessi che il piano attribuisce alle superfici territoriali interessate ed i diritti maturati all’interno del comparto (volumetrie) non possono essere trasferiti all’esterno.

L’indice previsto di edificabilità è attribuito alle aree di trasformazione tramite una quota di edificabilità privata e una quota di volumetrie pubbliche e di suoli destinati alla comunità. L’indice perequativo è unico e dev’essere necessariamente inferiore all’indice fondiario attribuito alle aree destinate all’edificazione affinchè i proprietari delle aree destinate all’edilizia privata siano “costretti” a comprare i diritti edificatori dai proprietari delle aree con destinazione pubblica. Sono “costretti” nel senso che non è conveniente costruire senza aggiungere altra volumetria alla propria. Il privato penalizzato dalla destinazione a servizi prevista dal piano perequativo condividerà comunque i vantaggi dello stesso.

Detto diversamente, il PRGC assegna una potenzialità edificatoria all’ambito nella sua interezza ed è poi il piano attuativo, o altra soluzione perequativa, a ripartire tra tutti i proprietari delle aree interessate dagli interventi le capacità edificatorie e gli oneri correlati alla realizzazione dei servizi pubblici.

Inoltre è praticabile una variante a questo modello classico secondo la quale anche l’edificabilità attribuita ad aree esterne al comparto (anche non contigue) può concorrere alla trasformazione del comparto. In questo caso la edificabilità convenzionale attribuita alle aree esterne per le quali il PRGC esclude la trasformazione urbanistica viene spostata all’interno del comparto determinando una capacità edificatoria aggiuntiva mentre la perequazione degli oneri viene ripartita tra tutte le aree esterne o interne al comparto.

b. Perequazione generalizzata, estesa e a priori
In questo caso il PRGC si limita a prefigurare due macro categorie di fondi (aree di decollo e di atterraggio) lasciando all’iniziativa dei singoli l’individuazione delle possibili soluzioni di atterraggio; il piano non individua quindi la destinazione puntuale dei diritti edificatori ma prevede unicamente che ogni trasformazione sia il risultato di un trasferimento di diritti edificatori provenienti da un fondo sorgente (zona decollo) che si sommano a quelle proprie del fondo accipiente (zona atterraggio) (che nel nel caso di Torino è dato dall’I.B.).

Nel area di atterraggio è previsto un indice di edificabilità convenzionale uniforme per categorie di aree ed espressione dello stato di fatto e di diritto esistente; in sostanza tale indice prescinde dal progetto di piano in elaborazione (e dal relativo carico urbanistico). Il suo valore è volutamente basso e insufficiente per consentire una trasformazione (sia di rigenerazione che di nuova costruzione) nell’area. Essa deve quindi passare obbligatoriamente per la concentrazione sul fondo dei diritti edificatori alloctoni imponendo al privato l’acquisto di aree/volumi in più poi cedute al Comune.

c. Altri modelli intermedi semplificati e mirati
Come già scritto in precedenza, nella realtà si sono succedute esperienze perequative ibride, risultato di interpretazioni pragmatiche del principio perequativo che, di volta in volta, si sono adattate alle caratteristiche urbanistiche e socio-economiche del territorio ma probabilmente anche alla capacità tecnica e alla autorevolezza degli uffici tecnici comunali.
Citiamo come esempio:

applicazioni miste dei modelli perequativi in cui vengono differenziate le aree dove viene applicata una perequazione diffusa, dai tessuti consolidati dove viene applicata la perequazione per comparti;
applicazioni parziali limitate ad alcune componenti strategiche del territorio o limitate ad alcuni segmenti (eventualmente anche non contigui) del territorio trasformabile (zone da riqualificare o di nuova espansione, previsioni infrastrutturali), caratterizzate da necessità o intenzioni edificatorie consistenti, con dispiegamento dei volumi entro le aree di concentrazione e contestuale cessione delle superfici a vantaggio del Comune.
applicazioni episodiche per esempio con legame unico e diretto fra le aree di decollo e atterraggio e in funzione di una acquisizione gratuita e semplificata di aree per servizi pubblici.

d. Soluzioni perequative svincolate dal suolo
Viste le previsioni del nuovo PRGC di Torino appare utile citare anche la modalità perequativa costituita dalle premialità (premi di cubatura) che di fatto è un credito edilizio. Essa in genere:

– è molto ampia e diversificata (risparmio energetico, riqualificazione urbana, edilizia residenziale sociale, valorizzazione ambientale e paesaggistica,…);
– origina una entità (unità di superficie o volume edificabile) analoga alla capacità edificatoria creata dal piano perequativo;
– è anche trasferibile su suoli diversi da quelli che l’hanno generata, nel senso che l’area di impiego del credito non è predeterminata.
Aspetto problematico del credito edilizio è quindi costituito dall’incertezza su tempi e luogo della sua materializzazione.

Parentesi conclusiva
L’attività della perequazione urbanistica, finalizzata alla qualificazione della pianificazione e soprattutto alla gestione urbanistica risente di un approccio che tende ad una prevalenza del criterio di utilità economica.
L’impressione è che la città e il suo sviluppo divengano secondari rispetto alla creazione e alla distribuzione del plusvalore immobiliare esito delle scelte amministrative, fino a trasformare le partnership pubblico/privato in strumenti di natura parafiscale per il finanziamento di opere ed interventi pubblici.

 

1. NOTE SULLA PEREQUAZIONE URBANISTICA NEL NUOVO PIANO REGOLATORE

1. La diffusione della perequazione nel Piano Regolatore
La perequazione proposta (Perequazione generalizzata, estesa e a priori) benchè non comprensiva dell’intero territorio pianificato racchiude l’essenza della struttura urbana (città consolidata) e rappresenta (assieme alla scomparsa dello zoning delle destinazioni d’uso) l’attributo che meglio caratterizza il piano. Procedendo con una analisi più chirurgica si colgono comunque le inevitabili differenziazioni.

2. Zone escluse dalla perequazione. Sono le seguenti:

Zona centrale storica (Norme Tecniche di Attuazione art. 15) escluse perché prive di trasformazioni consistenti che non sarebbero compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione del tessuto urbano che si regge su una disciplina orientata alla salvaguardia dei valori storici e morfologici

Zona della città consolidata collinare (NTA art. 17) escluse perchè prive di trasformazioni consistenti che non sarebbero compatibili con un impianto a bassa densità insediativa posto in un contesto ambientale e paesaggistico.

3. Zone interessate dalla perequazione
Sono divise in zone di decollo (Sending Areas) e zone di atterraggio (Receiving Areas) delle volumetrie o diritto edificatorio che determina un sistema funzionante in modo integrato: le prime cedono diritti edificatori (volumetrie) e vengono poi destinate a finalità pubbliche, ecologiche o collettive, le seconde ricevono queste volumetrie (CEM) che si aggiungono a quelle già esistenti e a quelle edificabili grazie all’indice base uguale per tutte (IB), realizzando quindi una trasformazione urbana espressione prevalente dell’imprenditoria privata.


3.a) Aree di decollo.
Sono le seguenti:

Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generali (NTA art. 18) e riguardano le specifiche zone urbanistiche:

Aree destinate a servizi urbani o infrastrutturali, (ind. base perequativo IB = 0,30 mq/mq) disciplinate dall’art. 32 delle NTA con la funzione di cui all’art. 21 della LR 56/77 e prioritariamente da cedere al Comune.

Aree destinate a servizi urbani ed infrastrutturali (ind. base perequativo IB = 0,15 mq/mq) disciplinate dall’art. 32 delle NTA con la funzione di cui all’art. 22 della LR 56/77) da cedere al Comune o asservire a uso pubblico.

Aree destinate a servizi ecosistemici o ambientali, (ind. base perequativo IB = 0,02 mq/mq) disciplinate dall’art. 33 con la funzione di cui all’art. 21 della LR 56/77); in questo caso – i proprietari mantengono la disponibilità dei terreni con vincolo di tutela e quindi destinati ad attività compatibili come l’agricoltura o la manutenzione ambientale.

Riepilogando, queste tre destinazioni d’uso del suolo sono disponibili per le esigenze collettive tramite cessione, asseveramento ad uso pubblico o convenzione con vincolo perpetuo di non trasformabilità, e trovano riconoscimento urbanistico nelle seguenti aree:

– AREE A STANDARD URBANISTICI E SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (NTA art. 32)

– Aree a standard urbanistici per servizi sociali e attrezzature di interesse generale (art. 33) che costituiscono lo standard urbanistico attuativo rispettivamente dell’art. 21 e dell’art. 22 della LR. n. 56/77.

 

3.b) Aree di atterraggio. Sono tutte poste nella città consolidata (NTA art. 16). Per queste aree il Piano stabilisce due livelli di edificabilità:

1. Livello della potenzialità propria determinato dall’indice base perequativo, (IB = 0,30 mq/mq, uguale per tutte le zone di atterraggio) in relazione alle caratteristiche urbanistiche, morfologiche e funzionali dell’ambito; interpreta quindi la natura e le dinamiche insediative in atto.

2. Livello della potenzialità derivata, determinato dalla capienza edificatoria massima (CEM) che si alimenta tramite i diritti edificatori trasferiti dalle zone di decollo; rappresentante la soglia di densificazione oltre la quale non è consentita ulteriore edificazione.

Proponiamo, ancorché assodato, un ulteriore chiarimento,. Nel nuovo Piano Regolatore il diritto edificatorio di base (IB) è concesso a tutti i suoli della sola città consolidata (e non su suoli inedificati, situazione questa che più immediatamente consentirebbe di cogliere la funzione perequativa del piano, ossia quella di rendere tutti i proprietari/suoli uguali di fronte alle scelte del piano), pertanto l’entità di tale diritto volumetrico deve necessariamente tenere conto delle condizioni edilizie in atto, ovvero delle cubature già esistenti. Ne consegue che, se le suddette cubature esistenti sono uguali o maggiori dell’indice base perequativo-IB, non è consentita, di diritto, la realizzazione di ulteriore volumetria aggiuntiva (in questo caso l’indice base perequativo = 0,30 mq/mq viene convenzionalmente adeguato alla cubatura esistente). Se invece è minore, è possibile, per diritto ammesso e quindi gratuito, l’edificazione di ulteriore volumetria fino alla saturazione dellindice base perequativo-IB Sarà comunque possibile incrementare la volumetria fino alla soglia della capienza edificatoria massima (CEM) ma solo tramite l’acquisto di diritti edificatori (volumetria) maturati nelle aree di decollo e previo passaggio al Registro dei diritti edificatori.

Fatta questa premessa, di seguito si riportano gli ambiti di atterraggio:

1. Zone della città consolidata (NTA art. 16), al cui interno ci sono tre classi:

zona B1 — città consolidata densa (1,35 mq/mq)
zona B2 — città consolidata a media densità (1,00 mq/mq)
zona B3 — città consolidata discontinua (0,60 mq/mq)

2. Aree di trasformazione (NTA art. 29, elab. R03-00-01 Disciplina specifica Schede documento).  Su tali aree insiste un indice variabile definito nelle Schede dell’elab. Disciplina specifica Schede documento e compreso fra 0,60 mq/mq, 1,70 mq/mq.

3. Aree ad elevati livelli di accessibilità (1,70 mq/mq) (NTA art. 9) (in ragione del loro ruolo strategico nel sistema urbano.)

Ricordiamo che: la volumetria acquisita dalle aree di decollo si colloca fra l’indice IB (= 0,30 mq/mq) e l’indice CEM (= 0,60 mq/mq,→ 1,70 mq/mq).

4. Ulteriori diritti edificatori
Nell’impianto perequativo sono presenti altri diritti edificatori sotto forma di premialità volumetrica (aggiuntive a quella esaminate finora) che risultano sostanzialmente svincolate dal territorio cioè non sono espressione di meccanismi contabili sviluppati da superfici topografiche. Sono previsti dai commi 7.04 e 7.05 dell’art. 7 delle NTA e riguardano la realizzazione di ulteriori opere di interesse pubblico esterne a convenzioni, la realizzazione di edilizia residenziale, le attività edilizie funzionali al contrasto isole di calore mediante interventi finalizzati alla forestazione urbana in aree di proprietà privata, all’aumento della permeabilità del suolo attraverso la depavimentazione del suolo già consumato. Modalità queste che prefigura una sorta di credito edilizio che è un istituto giuridico che separa il diritto a costruire dal terreno su cui si realizza l’intervento edilizio.


5. Alcune considerazioni
Nel sintetizzare in modo discorsivo l’impostazione della perequazione urbanistica è sorta l’esigenza di annotare alcune breve considerazioni maturate sul momento. Di seguito sono dunque riportati in forma prosaica alcuni spunti e interrogativi eventualmente da sviluppare.

Trasparenza e condivisione dell’attività perequativa. E’ il nodo fondamentale per accettare la perequazione come viene proposta dal PRGC e per intervenire sugli effetti di trasformazioni che prima erano valutabili nei procedimenti di variante urbanistica.

– Gestione della disciplina del piano (e dell’attività perequativa). Non c’è dubbio che rispetto al prgc tradizionale l’impianto disciplinare appare estremamente generico e flessibile richiedendo pertanto una uniformità di interpretazione e una capacità di gestire gli ampi spazi di discrezionalità alfine di evitare disparità di trattamento delle trasformazioni attuative del PRGC.

Sostenibilità della densificazione. E’ necessario una verifica puntuale sulla consistenza della CEM, confrontandola con l’impianto insediativo attuale e con le soglie previste dal PRGC vigente alfine di evidenziare i rischi di una eccessiva densificazione, ciò in particolare in alcuni contesti.

– Premialità extraterritoriali. Occorre rilevare che oltre alla tradizionale fruizione di diritti edificatori attribuiti (IB) o acquistati (CEM) le NTA (art. 7.04-5) consentono diritti edificatori aggiuntivi non maturati dalle volumetrie atterrate ma a compensazione di iniziative private di infrastrutturazione urbana o per edilizia sociale; sono premialità volumetriche in genere non contabilizzate a priori (che comunque non possono superare la CEM) che si configurano come sostanziali crediti edilizi. Si pone il problema di valutare correttamente l’entità dei premi volumetrici maturati da queste iniziative.

– Valorizzazione immobiliare da trasferimento volumetrico. Richiede particolare attenzione l’operazioni di trasferimento volumetrico fra aree normative (NTA art. 7.03, f) che appare finalizzata alla sua valorizzazione previa la rilocalizzazione in ambiti di probabile maggiore prestigio e quindi di maggior qualità economica. La socializzazione di quota di tale valore aggiunto previo prelievo del 50% con contributo straordinario dimostra comunque l’intenzione di recuperare il valore aggiuntivo generato dal Piano regolatore.

[NB. E’ bene ricordare che la totalità della CEM prevista sembrerebbe non è raggiungibile nella sua totalità in quanto le aree di decollo producono minore volumetria]

Determinazione del valore dell’indice IB. In merito alla previsione di un valore unico (0,30) per tutti gli ambiti della città consolidata, operazione condivisibile in linea di principio, è comunque lecito chiedersi se tale uniformità rappresenti fedelmente l’intero contesto oppure siano riscontrabili condizione urbanistiche, giuridiche e fondiarie diversa fra le delle varie zone. Ciò per evitare il rischio di trattare in modo uniforme delle zone non caratteri diversi (?).

– Gestione del mercato dei diritti edificatori – Registro dei diritti edificatori. E’ necessario un ruolo progettuale e programmatico del Comune; nel merito si può constatare che se il Comune ha scarsa influenza nella determinazione nella scelte delle trasformazioni private, esso dovrebbe, perlomeno, governare/programmare in modo rigido l’utilizzo delle aree pubbliche, con funzioni sociali e di salvaguardia ambientali (aree di decollo).

– Il Registro dei diritti edificatori richiede comunque approfondimenti e chiarimenti stante il ruolo nella gestione economica delle trasformazioni.

– Certezza sul progetto della città pubblica. Visti i timori che si avvertono merito alle previsioni di cubature sulle aree a servizi pubblici, è opportuno chiarire, ancorché sia cosa del tutto pleonastica, che la dotazione di potenzialità edificatorie riconosciute a tali aree non pregiudica la funzione pubblico o l’inedificabilità qualora prescritta. Le previsioni a servizi pubblici indicate nelle cartografie progettuali restano quindi vincolante e non compromesse dall’apposizione di indici di edificabilità (che troveranno efficacia esclusivamente nelle aree di atterraggio presenti nella città consolidata).

– Opportunità di deroga. Sono deroghe che richiedono necessariamente delle verifiche locali (NTA art. 6.04, art. 21-Aree a cortina continua).

Cos’è e quando nasce la perequazione urbanistica? Quale cambiamento urbanistico culturale produce?

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un contributo di Alessandro Mancuso

“La perequazione urbanistica rappresenta una modalità di disciplina dell’uso dei suoli che si pone come evoluzione rispetto al tradizionale modello della zonizzazione. Quest’ultimo, storicamente dominante, si fonda sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (A, B, C, ecc.), ciascuna caratterizzata da differenti indici edificatori e da un diverso contributo alla realizzazione degli standard urbanistici. Tale impostazione ha però prodotto evidenti disparità tra i proprietari: alcuni risultano avvantaggiati perché titolari di aree edificabili, mentre altri, ad esempio i proprietari di suoli agricoli o destinati a servizi, subiscono una penalizzazione.

In questo contesto si inserisce la perequazione urbanistica, ispirata a un principio di giustizia redistributiva, che mira a garantire una maggiore equità tra i proprietari. Essa prevede che, all’interno di determinati ambiti territoriali, non più rigidamente coincidenti con le zone urbanistiche, venga attribuito a tutti i proprietari un medesimo indice edificatorio, indipendentemente dalla destinazione finale delle aree. In tal modo, tutti partecipano in condizioni di parità alle trasformazioni urbanistiche.

Dal punto di vista operativo, la perequazione si realizza attraverso strumenti attuativi unitari, spesso fondati sulla costituzione di consorzi tra proprietari. In questi casi, i privati non solo partecipano alla trasformazione urbanistica, ma sono anche chiamati a contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche. Un elemento centrale del meccanismo è la cosiddetta compensazione urbanistica: il proprietario che cede aree per la realizzazione di standard pubblici può trasferire la volumetria edificabile su altri suoli, evitando così di subire una perdita economica. Continua a leggere

PEC al Comune di Torino per contestare le modalità di presentazione delle osservazioni e chiederne l’ampliamento

E’ stata inviata al Comune di Torino tramite PEC  a firma di Assemblea “Un Altro Piano per Torino”, Assemblea Pellerina No Ospedale nel Parco, Attac Comitato di Torino,
Comitato Acqua Pubblica Torino, Rifiuti Zero Piemonte, Salviamo il Paesaggio,
Soc. Coop. Generazioni Future, la richiesta di ampliare le modalità di presentazione delle osservazioni al progetto preliminare del nuovo piano regolatore, che sono state vincolate dal comune medesimo al solo uso del sito internet comunale e con accesso verificato tramite SPID, carta di identità elettronica oppure carta nazionale dei servizi, rendendo così l’operazione di presentazione piu’ complicata e riservata esclusivamente a chi possiede uno dei metodi di certificazione dell’identità. Oltre all’ampliamento dei metodi, è stata chiesta anche l’estensione del periodo di presentazione delle osservazioni, che attualmente è previsto termini il 22 maggio prossimo. Segue il testo della comunicazione:

 

Oggetto: modalità di consultazione e di presentazione delle osservazioni al progetto
preliminare della revisione del piano regolatore generale.

Spett. le DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA,

In data 16 marzo 2026 il Consiglio comunale della Città di Torino ha adottato, ai sensi
dell’articolo 15 comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante Generale al PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995), dando contestualmente mandato agli Uffici di pubblicare per sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 15 comma 9 della LUR, il Progetto Preliminare adottato con il presente atto all’Albo pretorio on line, sul Geoportale della Città di Torino-Sezione “Revisione del PRG”, nonché alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Città, affinché in tale periodo chiunque possa presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli
aspetti urbanistici e a quelli ambientali, con modalità che verranno rese note mediante avviso pubblico.

Il 23 marzo scorso il progetto in parola è stato pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune di Torino, sul Geoportale della Città di Torino-Sezione “Revisione del PRG”, ed alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Città.
Al link https://www.comune.torino.it/servizi/presentare-unosservazione-al-pp-prg è possibile leggere le modalità di presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, proprietari e/o aventi titolo, professionisti, operatori economici, soggetti portatori di interesse, pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto disposto in questa sezione è chiaro che le osservazioni al progetto preliminare di piano regolatore possano essere presentate esclusivamente in modalità telematica, previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

Tale modalità determina una significativa compressione del diritto di partecipazione dei cittadini in quanto introduce una barriera di accesso per le fasce della popolazione prive di adeguate competenze digitali o degli strumenti di identificazione richiesti, traducendosi in una limitazione sostanziale – e non meramente formale – della possibilità di intervento nel procedimento.

La scelta appare altresì sproporzionata rispetto alle finalità di semplificazione amministrativa, potendo queste essere perseguite mediante soluzioni meno restrittive e maggiormente inclusive, quali la previsione di canali alternativi di presentazione delle osservazioni.

Ne consegue che la disciplina in esame si pone in contrasto con i principi di partecipazione, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; essa, inoltre, disattende le previsioni della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale firmata ad Århus nel 1998, sottoscritta e ratificata da Unione Europea ed Italia e la cui violazione comporta, a cascata, la violazione del diritto internazionale pattizio, del diritto europeo (Dir. 2003/4/CE) e del diritto italiano (D.Lgs. 195/2005).

La esposta restrizione delle modalità di accesso rischia pertanto di esporre l’amministrazione a censure anche sotto il profilo della legittimità degli atti adottati.
Deriva, dunque, da tutto ciò la necessità di un ampliamento delle modalità sia di accesso ai documenti sia di presentazione delle osservazioni al fine di garantire un accesso effettivo e non discriminatorio al procedimento.

In particolare, si richiede che l’Amministrazione della Città di Torino preveda espressamente forme alternative e complementari sia per l’accesso alla documentazione sia per la presentazione delle osservazioni, idonee a garantire la più ampia partecipazione possibile, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– la possibilità di consultazione degli atti in formato cartaceo presso sedi comunali accessibili al pubblico, nonché la messa a disposizione di copie su supporto fisico su richiesta;
– l’attivazione di punti informativi e sportelli di assistenza dedicati, anche su appuntamento, per facilitare la comprensione degli elaborati e supportare i cittadini nella partecipazione al procedimento;
– la trasmissione della documentazione su richiesta tramite posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), senza obbligo di autenticazione tramite SPID, CIE o CNS;
– la possibilità di presentazione delle osservazioni mediante posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), senza obbligo di autenticazione tramite SPID, CIE o CNS;
– la presentazione delle osservazioni in formato cartaceo presso gli uffici comunali competenti o mediante invio postale;
– l’adozione di ulteriori modalità semplificate che tengano conto delle esigenze delle fasce di popolazione meno digitalizzate.

Tali misure risponderebbero ai principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e
inclusività dell’azione amministrativa, consentendo di contemperare le esigenze di digitalizzazione con il pieno esercizio dei diritti di accesso e partecipazione, evitando discriminazioni indirette e garantendo una reale apertura del procedimento alla collettività.

Si chiede pertanto che l’Amministrazione provveda con urgenza ad integrare e modificare l’avviso pubblico e le modalità operative attualmente previste, introducendo le suddette forme alternative sia per l’accesso alla documentazione sia per la presentazione delle osservazioni, dandone adeguata pubblicità, prevedendo la dovuta proroga del termine di sessanta giorni, al fine di assicurare l’effettività della partecipazione.

Assemblea “Un Altro Piano per Torino”
Assemblea Pellerina No Ospedale nel Parco
Attac Comitato di Torino
Comitato Acqua Pubblica Torino
Rifiuti Zero Piemonte
Salviamo il Paesaggio
Soc. Coop. Generazioni Future

Inchieste urbanistiche e udienze giudiziarie: sia a Milano che a Torino il comune fa finta di niente

Oltre 3 anni fa la procura di Milano, su specifica denuncia di cittadin* residenti, apriva l’inchiesta relativamente al palazzo costruito in un interno cortile di piazza Aspromonte e denominato “Hidden Garden”.

L’inchiesta “Hidden Garden” scoperchiò quello che è stato definito dai giornali il “sistema Milano”, ovvero la deregulation urbanistica voluta dal sindaco Sala per attirare i fondi immobiliari esteri, sistema che si basava sulla compiacenza degli uffici comunali per cui venivano accettate delle semplici dichiarazioni di inizio lavori autocertificate (denominate SCIA) per costruire anche palazzi oltre i 10 piani al posto di edifici di uno solo. Fin da subito tra i nomi finiti nelle indagini dei pubblici ministeri apparve anche quello dell’attuale assessore all’urbanistica del Comune di Torino Paolo Mazzoleni, che fino a oggi è stato coinvolto in 4 diverse inchieste.

Concluse le indagini, la settimana scorsa si è tenuta la prima delle udienze preliminari al processo “Hidden Garden” vero e proprio, nel corso delle quali il giudice delle udienze preliminari (GUP) valuterà il rinvio a giudizio o meno degli accusati dei reati ravvisati dal pubblico ministero. Della seduta ha dato notizia la Testata Giornalistica Regionale RAI della Lombardia con un servizio, ritrasmesso poi dall’edizione del Piemonte nella serata, al cui interno è presente anche un’intervista all’assessore Mazzoleni: notizia  completamente ignorata invece dalle cronache torinesi dei quotidiani nazionali ma ripresa  da qualche testata locale  on line.

Le novità emerse dalla prima udienza sono state che nel corso della seconda, prevista per il prossimo 30 aprile, verrà interrogato proprio Mazzoleni e che sono stat* ammess* come parti civili, “in sostituzione” dell’amministrazione comunale, le e i cittadin* milanesi, attiv* in vari comitati, che con un’azione popolare avevano chiesto di poterlo fare  per sopperire alla mancata presenza del Comune di Milano in quel ruolo.

Malgrado le quattro indagini a suo carico, il sindaco Lo Russo e la sua maggioranza avevano lasciato nelle mani di Mazzoleni medesimo l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Comunale di Torino, la cui stesura preliminare è stata poi approvata dal Consiglio comunale il 17 marzo scorso. Come già in passato continuiamo a esprimere i nostri dubbi sul fatto che una persona coinvolta in inchieste su reati edilizi possa  ricoprire la carica di assessore all’urbanistica, vista anche proprio la specificità delle accuse.

Se si arriverà però anche al rinvio a giudizio dell’assessore per la speculazione di via Aspromonte, auspichiamo che il Sindaco e il Consiglio comunale revochino o sospendano sia l’incarico all’assessore medesimo sia l’approvazione del suo piano regolatore, prevista per fine 2026: ciò per escludere la possibilità che lo strumento urbanistico destinato a regolare la città nei prossimi decenni possa finire per essere legato al nome di chi potrebbe essere condannato per reati proprio in materia urbanistica. Piano il cui iter di approvazione, oltretutto, grazie a un accordo voluto dal sindaco Lo Russo con l’amministrazione regionale del Piemonte di destra e il tacito consenso sempre della destra in Consiglio Comunale, è stato drasticamente accorciato come tempistiche (e compromesso come possibilità di approfondimento) in modo da poter essere completato entro il mandato elettorale  in corso e diventare quindi oggetto della campagna elettorale dell’amministrazione comunale uscente per le ricandidature alle nuove elezioni nella primavera 2027.